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Circolare n.9/2017 - Controlli sulle nuove modalità di presentazione F24, precisioni dell'INPS sul rientro anticipato del lavoratore in malattia
29-06-2017 |
CIRCOLARE N.9/2017
Partono da giugno i controlli sulle nuove modalità di presentazione degli F24, i chiarimenti dell’Agenzia sui regimi IVA delle prestazioni svolte nelle farmacie, il riepilogo della disciplina della rivalutazioni dei beni di impresa e delle partecipazioni, le sentenze della Cassazione su esternalizzazione servizi, su accertamento professionista che dichiara troppi pedaggi e su preavviso nei contratti di locazione, le precisazioni dell’INPS sul rientro anticipato del lavoratore in malattia
L’Agenzia chiarisce che i controlli sulla presentazione telematica dei modelli F24 partiranno da giugno, dà inoltre precise indicazioni sui regimi IVA applicabili alle prestazioni svolte nei locali delle farmacie e riepiloga la disciplina delle rivalutazioni dei beni di impresa e delle partecipazioni prevista dalla Legge di Bilancio 2017, la Cassazione si pronuncia su esternalizzazione di servizi cui la società può provvedere personalmente, sull’accertamento del professionista che dichiara molti pedaggi e sul preavviso del conduttore nei contratti di locazione, l’INPS fornisce istruzioni e chiarimenti in caso di rientro anticipato al lavoro di un lavoratore rispetto alla data di fine prognosi: questi i principali argomenti trattati nella Circolare.
IMPRESE
- Risoluzione n. 57/E: i controlli sulle compensazioni orizzontali partono dal 1 giugno
- Farmacie – iva esenti o con iva le prestazioni svolte nei locali?
- Circolare n. 14/E: riepilogo della disciplina della rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni
- Non integra elusione l’esternalizzare servizi a cui la società può provvedere personalmente
- Malattia: rientro anticipato
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PROFESSIONISTI
- Risoluzione n. 57/E: i controlli sulle compensazioni orizzontali partono dal 1 giugno
- Legittimo l’accertamento del professionista che pur non fatturando dichiara molti pedaggi in autostrada
- Malattia: rientro anticipato
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PERSONE FISICHE
- Il conduttore paga i canoni del preavviso anche se l’immobile e’ rilasciato prima della scadenze per inadempimenti del locatore
- Malattia: rientro anticipato
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- RISOLUZIONE N. 57/E: I CONTROLLI SULLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI PARTONO DAL 1 GIUGNO
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- FARMACIE – IVA ESENTI O CON IVA LE PRESTAZIONI SVOLTE NEI LOCALI?
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- CIRCOLARE N. 14/E: RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
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- NON INTEGRA ELUSIONE L’ESTERNALIZZARE SERVIZI A CUI LA SOCIETA’ PUO’ PROVVEDERE PERSONALMENTE
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- LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO DEL PROFESSIONISTA CHE PUR NON FATTURANDO DICHIARA MOLTI PEDAGGI IN AUTOSTRADA
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- IL CONDUTTORE PAGA I CANONI DEL PREAVVISO ANCHE SE L’IMMOBILE E’ RILASCIATO PRIMA DELLA SCADENZA PER INADEMPIMENTI DEL LOCATORE
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- MALATTIA: RIENTRO ANTICIPATO
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- RISOLUZIONE N. 57/E: I CONTROLLI SULLE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI PARTONO DAL 1 GIUGNO
Il D.L. 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017, ha introdotto diverse novità in merito all'utilizzo in compensazione dei crediti tributari. In particolare le novità riguardano:
- l'obbligo per i titolari di partita IVA di utilizzare i canali telematici dell'Agenzia delle entrate (F24 web o F24 online) per la compensazione esterna dei crediti tributari (IVA, imposte dirette, Irap, ritenute, etc.), qualunque sia l’importo da compensare. In precedenza tale obbligo era previsto solo per le compensazioni del credito IVA oltre la soglia dei 5.000 euro.
- l'obbligo di richiedere il visto di conformità per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro (la soglia previgente era posta a 15.000 euro). I titolari di partita IVA dovranno quindi far apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi; l'inosservanza della suddetta condizione comporta il recupero delle somme mediante l’emissione di un atto di contestazione (disciplinato dall’art. 1, co. 421, della L. n. 311/2004) con l'applicazione dei relativi interessi e sanzioni.
Con la Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l'Agenzia fornisce i primi chiarimenti circa la decorrenza delle suddette novità.
In primis le Entrate chiariscono che le nuove disposizioni trovano applicazione per tutte le dichiarazioni presentate successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del D.L. 50/2017. Pertanto, tali disposizioni non hanno efficacia ad esempio per le dichiarazioni IVA presentate nei termini (28 febbraio 2017) per le quali restano applicabili le regole preesistenti (visto di conformità per i crediti di ammontare superiore a 15.000 euro). Le Entrate quindi confermano che non saranno scartate le deleghe di pagamento presentate successivamente al 24 aprile, che utilizzano in compensazione crediti di importo inferiore a 15.000 euro, emergenti da dichiarazioni trasmesse ante modifiche.
Per converso nel caso in cui la dichiarazione non sia ancora stata presentata dal contribuente, come ad esempio nel caso di dichiarazione IVA 2017 presentata in ritardo (entro i 90 giorni) o dichiarazione integrativa, trovano invece applicazione le nuove disposizioni, con la necessaria apposizione del visto di conformità per le compensazioni dei crediti superiori a 5.000 euro.
Infine la Risoluzione 57/E affronta anche il tema dell'obbligo di utilizzare i canali telematici delle Entrate per tutte le compensazioni orizzontali, senza purtroppo fornire alcun chiarimento circa l'ambito di applicazione della disposizione: le Entrate scrivono che "in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v.".
- FARMACIE – IVA ESENTI O CON IVA LE PRESTAZIONI SVOLTE NEI LOCALI?
L'Agenzia, con la Risoluzione n. 60/E, chiarisce quali regimi IVA e quali obblighi di certificazione dei corrispettivi si applicano alle molte prestazioni che oggi sono rese dalle Farmacie (ad esempio le autoanalisi di prima istanza; la presenza in farmacia di altri operatori sanitari; la prenotazione telematica di prestazioni ambulatoriali.)
Le prestazioni rese in farmacia per le quali l'Agenzia interviene a chiarire sono:
- Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori sociosanitari
- Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
- Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello
- Servizi di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, riscossione delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti
Si ricorda che…
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L’esenzione IVA è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione), ne discende che il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.
Infatti l'Agenzia ha è già intervenuta chiarendo che .....l’esenzione da IVA alle 4 prestazioni sanitarie "deve essere valutata in relazione alla natura delle prestazioni fornite, riconducibili nell’ambito della diagnosi, cura e riabilitazione, e in relazione ai soggetti prestatori, i quali devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere dalla forma giuridica che riveste il soggetto che le rende."
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Sulla base di tali presupposti l'agenzia chiarisce che:
1.1 Prestazioni rese dalle farmacie tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari
Nella misura in cui le prestazioni siano richieste dal medico o pediatra e rese da operatori socio-sanitari, da infermieri e da fisioterapisti, deve ritenersi soddisfatto il duplice requisito oggettivo e soggettivo funzionale all’esenzione da IVA.
1.2 Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo
Ai fini impositivi, laddove le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo siano eseguite direttamente dal paziente tramite apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia, senza l’ausilio di un professionista sanitario, viene meno il requisito soggettivo dal quale dipende l’esenzione IVA disposta dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Quindi in questo caso i corrispettivi sono soggetti a IVA.
1.3 Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello
Queste prestazioni sono così definibili:
"la erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l’inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;"
L'agenzia - in questo caso - evidenzia che se i servizi in questione siano prescritti da medici o pediatri ed erogati "anche" avvalendosi di personale infermieristico, nel rispetto dell’articolo 3 del D.M. 16 dicembre 2010, appare soddisfatto l’enunciato duplice requisito oggettivo e soggettivo, con la conseguente applicabilità dell’esenzione IVA.
Quindi vale l'esenzione IVA.
1.4 Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti
L'agenzia in questo caso chiarisce che tale servizio - disciplinato dagli articoli 3 e 9 del D.M. 8 luglio 2011 - è soggetto all’imposta ad aliquota ordinaria, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto concerne le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi, l’articolo 22, comma 1, n. 4) del decreto IVA prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, "4) per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;"
In questa definizione l'Agenzia riconosce rientrare le farmacie e quindi conferma non esserci preclusioni alla certificazione, da parte delle farmacie, delle prestazioni dedotte nella presente istanza mediante scontrino fiscale contenente:
- la specificazione della natura, qualità e quantità dei servizi prestati
- l’indicazione del codice fiscale del destinatario, in linea con quanto disposto per la certificazione dell’acquisto di medicinali dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Ovviamente i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima.
- CIRCOLARE N. 14/E: RIEPILOGO DELLA DISCIPLINA DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI
Con la Circolare n.14/E del 27 aprile 2017 l’Agenzia delle entrate ha descritto la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, reintrodotta dalla Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 556 a 563 (legge di bilancio 2017) a favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d’esercizio. La disciplina in commento consente la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate con riferimento ai beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015: i soggetti interessati dovranno effettuare la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, per il quale il termine di approvazione sia scaduto successivamente al 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della legge 232/2016).
In caso di esercizio coincidente con l’anno solare, i beni da rivalutare devono essere iscritti tra le immobilizzazioni sia nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che nel bilancio relativo all'esercizio successivo.
3.1 Ambito soggettivo
Possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni i seguenti soggetti: le società di capitali, le società cooperative, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e soggetti equiparati; sono inoltre ammesse alla rivalutazione le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata.
3.2 Ambito oggettivo
Possono formare oggetto di rivalutazione le seguenti immobilizzazioni (art. 1, co. 556, legge di bilancio):
- immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili, ossia gli immobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri, gli impianti e i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali;
- immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. Trattasi, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know-how, altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, qualora non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Non rientrano invece nell’ambito oggettivo della rivalutazione:
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d'impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.); l’esclusione riguarda tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categoria degli immobili merce;
- l'avviamento, i costi pluriennali, i beni monetari (denaro, crediti, obbligazioni, comprese quelle convertibili, etc.);
- le partecipazioni che non siano di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se considerate di controllo o di collegamento ai sensi del citato articolo 2359 del codice civile.
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva dedicata (con esplicito riferimento alla legge in esame), con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il predetto saldo attivo è iscritto in bilancio in contropartita della rivalutazione per un importo corrispondente al maggior valore dei beni al netto dell'imposta sostitutiva, così come previsto dal decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162.
Tale imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali è dovuta sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione e deve essere calcolata nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili (comma 559 della legge di bilancio).
Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una riserva in sospensione d’imposta che sarà tassata in caso di distribuzione (articolo 13 della Legge n. 342/2000).
- NON INTEGRA ELUSIONE L’ETERNALIZZARE SERVIZI A CUI LA SOCIETA’ PUO’ PROVVEDERE PERSONALMENTE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11855/2017, ha parzialmente rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione dei giudici tributari d’appello di Novara, in un caso in cui le Entrate, nel loro accertamento, avevano rilevato la sussistenza del carattere elusivo della condotta di una srl, che aveva portato in deduzione le spese sostenute, inerenti l’affidamento ad un soggetto terzo delle operazioni di manutenzione, pur potendo essa stessa provvedervi con propri mezzi. L’Agenzia delle Entrate, nel suo ricorso, sottolinea il carattere antieconomico del comportamento della società, in considerazione del fatto che i soci dell’impresa incaricata erano anche soci della società sottoposta ad accertamento.
A tal proposito, la Cassazione chiarisce, nell’odierna sentenza, che in materia tributaria costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo fine preponderante e assorbente quello di eludere il fisco, ragion per cui il divieto di siffatte operazioni non opera quando grazie ad esse si conseguono meri risparmi d’imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria (Cass., n. 21390 del 30.11.2012).
Nel caso di specie, il fatto che vi sia un’identità tra i soci delle due società (committente e incaricata del servizio di manutenzione) non può ritenersi un motivo sufficiente per ritenere provato il disegno illecito preordinato dalla società, teso ad eludere il fisco.
- LEGITTIMO L’ACCERTAMENTO DEL PROFESSIONISTA CHE PUR NON FATTURANDO DICHIARA MOLTI PEDAGGI IN AUTOSTRADA
Rigettato dalla Corte di Cassazione con ordinanza (n.9825 del 19 aprile 2017) il ricorso di un professionista contro la sentenza della CTR della Campania che aveva ritenuto fondato e legittimo l’accertamento del maggior reddito rilevato nei suoi confronti, nonostante fosse basato su presunzioni.
Il Fisco aveva rilevato che, sebbene la partita iva del professionista rilevasse una sola attività professionale e sebbene nel periodo relativo all’accertamento fosse assente la fatturazione di compensi, il numero apprezzabile di pedaggi autostradali da lui contabilizzati costituiva un valido elemento presuntivo, grazie al quale poter dedurre ex art. 39 del Dpr n. 600/1973, un’attività professionale più consistente rispetto a quella effettivamente dichiarata.
Argomentazione quella del Fisco, accolta dai giudici tributari campani, avverso la cui decisione il contribuente ricorre in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., considerando che i giudici di seconde cure non avrebbero valutato opportunamente le motivazioni del professionista.
La Corte di Cassazione, tuttavia, con l’odierna pronuncia, ha ritenuto logiche e corrette le valutazioni dei giudici d’appello, confermando la legittimità dell’accertamento. Le motivazioni dei giudici di merito, infatti, a detta della Cassazione, erano basate su una serie di circostanze attendibili; nello specifico essi avevano considerato:
- consistenti risultanze sui conti bancari del professionista cointestato con soggetti terzi da cui emergevano movimenti sospetti;
- un ingente numero di pedaggi autostradali contabilizzati, senza chiarire il motivo dei viaggi, in un periodo in cui il professionista dichiarava di non aver svolto attività professionale;
- la conservazione di una partita IVA con espletamento, tuttavia, di una sola (e modesta) attività professionale, sì da indurre "fortemente a presumere la percezione di ricavi ben più consistenti a titolo personale".
Elementi questi "tutti insieme ... significativi di una attività professionale intensa e proficua, i cui compensi non sono stati riportati nella dichiarazione dei redditi".
Legittimo, dunque, l’accertamento induttivo eseguito dal Fisco ex art. 39 del Dpr n. 600/1973, che può anche basarsi su prove atipiche, ovvero non previste dalle disposizioni normative, come, in questo caso, è stato per il numero di pedaggi autostradali, essenziale però che siano combinate con altri elementi, così da trarne delle presunzioni gravi, precise e concordanti.
- IL CONDUTTORE PAGA I CANONI DEL PREAVVISO ANCHE SE L’IMMOBILE E’ RILASCIATO PRIMA DELLA SCADENZA PER INADEMPIMENTI DEL LOCATORE
I canoni di locazione correlati al periodo di preavviso minimo sono dovuti a prescindere dal fatto che l’immobile sia stato restituito anticipatamente per inadempimento del locatore, salvo che questi vi abbia espressamente rinunciato, accettando la riconsegna anticipata dell’immobile.
Così si è espressa con ordinanza (n. 11778/2017) la Corte di Cassazione, cassando con rinvio la sentenza dei giudici d’appello, in un recente caso in cui un immobile preso in locazione era stato rilasciato per grave inadempimento del locatore, prima della naturale scadenza prevista nel contratto.
Nel merito, i giudici d’appello avevano riformato la decisione dei giudici di prime cure, i quali avevano condannato il conduttore al pagamento dei canoni dovuti al locatore fino alla naturale scadenza del contratto; diversamente, i giudici di secondo grado avevano dichiarato che, avendo il conduttore legittimamente esercitato il recesso per gravi motivi (ex art. 27, ult. co. I. n. 392/78), la domanda di pagamento dei canoni avanzata dal proprietario dell’immobile doveva essere rigettata.
Con l’odierna ordinanza, la Corte di Cassazione ha cassato la suddetta decisione, rilevando che i giudici di merito dovranno riformulare il proprio provvedimento, alla luce del principio per cui “nel caso di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma, della I. n. 392 del 1978, l’effetto risolutivo della locazione si produce al momento del compimento del periodo di preavviso, sicché i canoni devono essere corrisposti sino alla scadenza del termine semestrale indipendentemente dal momento di materiale rilascio dell'immobile” (Cass. n. 12157/2016).
- MALATTIA: RIENTRO ANTICIPATO
L'INPS con circolare n. 79 del 02/05/2017 fornisce istruzioni e chiarimenti in caso di rientro anticipato al lavoro di un lavoratore rispetto alla data di fine prognosi.
Quante volte ci siamo trovati di fronte a lavoratori che volevano riprendere l'attività anticipatamente alla data di fine prognosi indicata dal medico? Molto spesso però il problema è che lavoratore e medico non si preoccupano di produrre un certificato che rettifichi tale data.
La normativa prevede che l’assenza per malattia sia attestata dal medico curante mediante apposito certificato inoltrato per via telematica tramite il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC). Lo stesso medico può inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti o li rettificano. Nel caso di una guarigione anticipata il lavoratore deve farsi rilasciare una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. L’INPS, con la Circolare n. 79 del 2 maggio 2017, fornisce indicazioni sulle corrette modalità di rettifica della data di fine prognosi in caso di guarigione anticipata dalla malattia, al fine di consentire il rientro anticipato del lavoratore sul posto di lavoro.
In presenza di un certificato con prognosi ancora in corso il datore di lavoro non può consentire al lavoratore la ripresa dell'attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro.
La rettifica deve avvenire necessariamente prima della ripresa anticipata dell'attività lavorativa. Deve essere richiesta al medico che ha redatto il certificato.
Il mancato tempestivo aggiornamento della prognosi può indurre l'Istituto a ritenere che l'evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, ad effettuare valutazioni di competenza non appropriate o all'erogazione di prestazioni non dovute. Nel caso di mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell'attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo:
• 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, in caso di 1a assenza;
• 50% dell’indennità nel restante periodo di malattia, nel caso di 2a assenza;
• 100% dell’indennità dalla data della 3a assenza.
La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell'attività lavorativa.
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