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CIRCOLARE N.11/2020 - ORDINANDA .619 DEL 15/10/2020 REGIONE LOMBARDIA E NUOVE REGOLE TECNICHE REGIONE LOMBARDIA
16-10-2020 |
ORDINANZA N. 619 Del 15/10/2020
Identificativo Atto n. 4517
PRESIDENZA
Oggetto
ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 E DELL’ART. 1 COMMA 16 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33
IL PRESIDENTE
VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 ed in particolare l’articolo 3;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 125 del 16 maggio 2020, e in particolare ilcomma 14 dell’art. 1, che consente lo svolgimento di tutte le attività economiche,
produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei aprevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali” ed il comma 16 dello stesso art. 1 che stabilisce che “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” che proroga fino al 15 ottobre lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell’epidemia di cui ai decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202; VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
VISTE le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate, a seguito di aggiornamento delle schede su Noleggio veicoli e Formazione professionale, da ultimo in data 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome ed allegate al predetto DPCM del 13 ottobre 2020;
RITENUTO di confermare le sopracitate Linee guida, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia, come da allegato n. 1 della presente Ordinanza;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 610 del 19 settembre 2020 che ha stabilito diverse misure in relazione alla presenza di pubblico ad eventi e competizioni sportive tra cui che il numero massimo di spettatori non può essere superiore, in proporzione, al 25 % della capienza autorizzata dalle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e, in via assoluta, in misura non superiore a 1.000 spettatori negli impianti all’aperto e 700 spettatori negli impianti al chiuso.
CONSIDERATO che il citato D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ha disposto alla lett. e), comma 6 dell’art. 1 con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, che sono fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché' nei limiti del 15% della
capienza;
RITENUTO pertanto di modificare le misure previste dalla citata O.P.G.R. 610 del 19 settembre 2020 al fine di allinearle alla lett. e), comma 6 dell’art. 1 del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 ha inoltre disposto alla lett. m), comma 6 dell’art. 1 che per quanto attiene alla presenza di spettatori agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle Regioni;
RITENUTO, in ossequio al disposto sopra citato, di prorogare le disposizioni previste dalla citata ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020, allegato 1, scheda sugli spettacoli;
RITENUTO altresì di confermare le disposizioni contenute nel paragrafo 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 in materia di tirocini, nell’Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 e nell’Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020;
VISTA la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 dell’INAIL, che valorizza le linee guida anche regionali in quanto conformi all’art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»;
RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità del 9 ottobre 2020, la Regione Lombardia è classificata a rischio moderato;
ORDINA
Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19 nella Regione Lombardia, si applicano le seguenti misure specifiche:
1.1 Attività economiche, produttive e ricreative
1. Le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle
corrispondenti schede dell’allegato 1:
· Ristorazione
· Stabilimenti balneari e spiagge
· Attività ricettive e locazioni brevi
· Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
· Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
· Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri
abbronzatura
· Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
· Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre,
posteggi isolati e attività in forma itinerante)
· Uffici aperti al pubblico
· Piscine
· Palestre
· Manutenzione del verde
· Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
· Attività fisica all’aperto
· Noleggio veicoli e altre attrezzature
· Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
· Aree giochi per bambini
· Circoli culturali e ricreativi
· Formazione professionale
· Spettacoli
· Parchi tematici, faunistici e di divertimento
· Professioni della montagna
· Guide turistiche
· Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
· Strutture termali e centri benessere
· Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
· Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
· Discoteche e sale da ballo
2. Le attività di cui all’allegato 1 sono altresì svolte nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.2 della presente ordinanza.
3. È soggetto all’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, il personale che presta servizio nelle predette attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all’allegato 1.
1.2 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni: deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso. Il datore di lavoro, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.
Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: - il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo preposto, astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il lavoratore dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
- qualora il lavoratore dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso.
- il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo preposto che, a sua volta, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi al medico competente, ove nominato, di cui al d.lgs. n. 81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati. Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG. - in ogni caso, il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
- inoltre, il datore di lavoro o suo preposto potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19 che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa. Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di
contattare il proprio medico curante.) I protocolli di sicurezza anti-contagio di cui all’art. 1 lettera ll), del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.
1.3 (Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia)
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l'accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Nel caso di febbre dell’operatore si rinvia a quanto previsto al precedente paragrafo 1.2.
Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS); il MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità. Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata.
1.4 (Partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive) E’ consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato 2 della presente Ordinanza.
1.5 (Ulteriori misure di prevenzione)
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 16 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 19 ottobre 2020.
2. Sono confermate le seguenti disposizioni:
· 1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
· Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto;
· Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.
3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.
4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n.33/2020.
6. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus – COVID 19.
IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA
ALLEGATO 1
NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE, PRODUTTIVE E RICREATIVE
SCOPO E PRINCIPI GENERALI
Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli
settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di
applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per
sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile
con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e
contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del
contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact
tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di
livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i
criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore
di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la
collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo
secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la
cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale
pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo
utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante,
non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento,
eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni
singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo
contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.
Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni
operative già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono
costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di
valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure
indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate con le schede
relative a ulteriori settori di attività.
SCHEDE TECNICHE
• Ristorazione
• Stabilimenti balneari e spiagge
• Attività ricettive e locazioni brevi
• Strutture turistico-ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
• Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
• Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
• Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
• Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e
attività in forma itinerante)
• Uffici aperti al pubblico
• Piscine
• Palestre
• Manutenzione del verde
• Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
• Attività fisica all’aperto
• Noleggio veicoli e altre attrezzature
• Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
• Aree giochi per bambini
• Circoli culturali e ricreativi
• Formazione professionale
• Spettacoli
• Parchi tematici, faunistici e di divertimento
• Professioni della montagna
• Guide turistiche
• Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
• Strutture termali e centri benessere
• Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
• Congressi e Manifestazioni Fieristiche di cui all’art. 121 L.R. 6/2010
• Discoteche e sale da ballo
Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche devono intendersi come
integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienicocomportamentali
finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti
di vita sociale. A tal proposito, relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in
considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di
privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione
idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i
lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla
mansione).
Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di
gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali
resta inteso che va considerata l’ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19
n. 19/2020 “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza
COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020
“Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione
alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020
“Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 “Guida per la
prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture
turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la
pandemia COVID-19”.
Di seguito si riportano le schede tecniche di maggior interesse:
ATTIVITA’ RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, non alberghiere
(per le strutture turistico-ricettive all’aperto e per i rifugi e ostelli per la gioventù, le
misure sono integrate con quanto previsto dalle successive specifiche schede), agli
alloggi in agriturismo ed agli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di
tipo alberghiero.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle
relative a ristorazione, stabilimenti balneari, piscine, palestre, strutture termali e centri
benessere.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile
anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e
cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,
incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo
anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
• Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea
del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza
ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in
isolamento. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse
manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse,
raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente
raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto
previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza.
• Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e
favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare
attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei
cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul
pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
• Il distanziamento interpersonale nelle aree comuni non si applica ai membri dello
stesso gruppo familiare o ai conviventi né alle persone che occupano la medesima
camera o lo stesso ambiente per il pernottamento e nel caso di accompagnamento
di minori di anni sei o persone disabili di cui all’art. 10 comma 2 del D.P.C.M. del 13
ottobre 2020. Tale previsione afferisce alla responsabilità individuale.
• La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere
fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e
gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out
ove possibile. Resta fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento in presenza
dell'ospite prima di effettuare la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
• Mantenere l’elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14 giorni: tale
adempimento si considera assolto con la notifica alloggiati all’autorità di pubblica
sicurezza. In caso di utilizzo da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es.
piscina, ristorante, centro benessere, etc.) non è necessario ripetere la registrazione.
• Alla fine di ogni turno di lavoro, si deve provvedere alla pulizia del piano di
lavoro e delle attrezzature utilizzate per il servizio di ricevimento.
• Gli ospiti devono indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli
ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia
possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è
sempre tenuto all’utilizzo della mascherina.
• È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani in varie
postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei
clienti e del personale. E’ consentita la messa a disposizione, possibilmente in più
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per uso
comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
• Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato
prima e dopo di ogni utilizzo.
• L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza
interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di
componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la
stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento e per le persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.
• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con
particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore
frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte
e finestre, ecc.).
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e
del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti
con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
• Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà
essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio nelle
• camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia
garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente,
è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo
da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla
sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento
interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio
d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà
essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
• Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente
scheda, per le parti compatibili. Si prescrive, al cambio ospite, l'accurata pulizia e
disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, della biancheria. Inoltre, a
tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo stabile nel quale si
svolge l’attività di locazione breve, deve essere garantita l’accurata pulizia e
disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni, scale, porte, etc). Tale
ultima misura dovrà esser presa in accordo tra i condomini o, laddove presente,
dall’Amministratore condominiale.
SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri abbronzatura
e centri massaggi)
Le presenti indicazioni si applicano ad acconciatori, barbieri e parrucchieri, centri
estetici, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, centri tatuaggi e piercing,
centri abbronzatura, centri massaggi.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Consentire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, mantenere l’elenco delle
presenze per un periodo di 14 gg. garantendo il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali.
• Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea
del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza
ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in
isolamento. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse
manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse,
raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente
raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto
previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza.
• La permanenza dei clienti all’interno dei locali è consentita limitatamente al tempo
indispensabile all’erogazione del servizio o trattamento. Consentire la presenza
contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vedi
punto successivo).
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e
strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le
singole postazioni di lavoro sia tra i clienti.
• L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle
mani dei clienti e degli operatori, con la raccomandazione di procedere ad una
frequente igiene delle mani. È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso
comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
• Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi e le attività nelle
aree spogliatoi e docce, ove presenti, in modo da assicurare le distanze di almeno 1
metro (ad esempio prevedere postazioni d’uso alternate o separate da apposite
barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti
personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati
negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l’uso promiscuo degli
armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali.
• Nei locali in cui sono collocati lettini per il “massaggio per la coppia”
regolamentare la disposizione dei lettini in modo da garantire il mantenimento
costante della distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra il
personale durante tutte le attività erogate. Le attrezzature vanno disinfettate ad ogni
cambio di persona. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita a fine giornata.
• La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere
adeguatamente areata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
• Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari adeguati al
contesto.
• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie aeree durante il
massaggio.
• Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e
biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini
devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
• La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e normale
detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa temperatura con candeggina
o altri prodotti disinfettanti.
• È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo
ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e
comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
• L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della
prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono indossare,
salvo che sia incompatibile con lo specifico servizio, una mascherina a protezione
delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali dispositivi di protezione
individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i guanti, il
grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici propri della mansione).
• In particolare, per i servizi di estetica, per i tatuatori ed i piercers, nell’erogazione
della prestazione che richiede una distanza ravvicinata, l’operatore deve indossare la
visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola.
• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni
idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e utilizzare camici/grembiuli
possibilmente monouso per gli estetisti. I guanti devono essere diversificati fra quelli
utilizzati nel trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di lavoro prima di
servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori.
Disinfezione delle postazioni di lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e
disinfezione dei servizi igienici.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti
con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà
essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso
esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore
utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e
temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà
essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla
superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna
dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il
ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima
di ogni turno.
• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es.
schermi); il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti
igienizzanti per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento
elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E AGENZIE DI VIAGGI
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio in sede fissa,
alle agenzie di viaggi, ai servizi di prenotazione, di biglietteria e alle altre attività di
assistenza turistica.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura
corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la
permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto
momentaneamente in isolamento. Analogamente si provvederà se durante l’attività il
lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es.
febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è
fortemente raccomandata anche per i clienti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a
quanto previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza.
• Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo
da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di
separazione tra i clienti.
• Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con
prodotti igienizzanti, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e degli
operatori.
• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte
del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della
manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della
clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
• I clienti devono sempre indossare la mascherina, così come i lavoratori.
• L’addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
• Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree comuni.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti
con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi);
il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti
per l’igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
• Nella gestione dei mercati coperti si applicano le misure su-riportate, per
quanto compatibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e
attività in forma itinerante)
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche (mercati, fiere, sagre), la cui regolamentazione è competenza dei Comuni,
che devono assicurare:
• assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli
specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione
dell’area mercatale (o della fiera o della sagra), la riorganizzazione degli spazi, anche
mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato al fine di
evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro
di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo
familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità
individuale;
• verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli
operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori,
di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
• informazione per garantire il distanziamento dei clienti: posizionamento all’accesso
dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui
corretti comportamenti.
• maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile,
ampliamento dell’area mercatale. In ogni caso dovrà essere garantita la distanza
laterale tra un posteggio e l’altro di almeno un metro;
• individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la
concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la
vendita di beni usati.
Misure a carico del titolare di posteggio
• Pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni
di vendita;
• È obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito
da una igienizzazione frequente delle mani
• Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri
operatori anche nelle operazioni di carico e scarico; • Nel caso di acquisti con scelta
in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa
obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In
alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da
utilizzare obbligatoriamente.
• In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e
delle calzature prima che siano poste in vendita.
Agli operatori con posteggio isolato ed agli operatori con autorizzazione all’esercizio
in forma itinerante si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del presente
paragrafo.
UFFICI APERTI AL PUBBLICO
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi
professionali, dei servizi amministrativi e di agenzie che prevedono accesso del
pubblico.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
• Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea
del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza
ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in
isolamento. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse
manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse,
raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente
raccomandata anche per i clienti/utenti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a
quanto previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza.
• Promuovere il contatto con i clienti/utenti, laddove possibile, tramite modalità di
collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
• Favorire l’accesso dei clienti/utenti solo tramite prenotazione, consentendo la
presenza contemporanea di un numero limitato di clienti/utenti in base alla capienza
del locale (vd. punto successivo).
• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e
strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le
singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti/utenti (ed eventuali accompagnatori) in
attesa. Dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
• L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche
adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• Nelle aree di attesa e in prossimità delle postazioni informatiche di uso comune,
mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani dei clienti/utenti,
con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. È
consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e
materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa
igienizzazione delle mani.
• L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti/utenti esterni può essere
svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di
protezione.
• L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti
igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente/utente).
• Per le riunioni (con clienti/utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le
modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro e l’uso della mascherina.
• Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un
nuovo cliente/utente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti
con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti pubblici e privati titolari di
musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura.
• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da adottare.
• Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni di apertura, orari,
numero massimo visitatori, sistema di prenotazione, etc.) che dovrà essere esposto e
comunque comunicato ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati
stampa), anche al fine di evitare condizioni di assembramento e aggregazione.
• Prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea
del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza
ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in
isolamento. Analogamente si provvederà se durante l’attività il lavoratore dovesse
manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse,
raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente
raccomandata anche per i clienti/utenti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a
quanto previsto dal paragrafo 1.2 dell’Ordinanza.
• I visitatori ed il personale devono sempre indossare la mascherina, fatte salve le
deroghe previste dalle disposizioni vigenti.
• L’area di contatto tra personale e utenza all’ingresso, laddove possibile, può essere
delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
• In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani.
• Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree, anche con
segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento interpersonale e che
prevedano una separazione tra ingresso e uscita.
• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e degli ambienti, con
particolare attenzione a quelle toccate con maggiore frequenza (es. schermi touch,
maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei
servizi igienici. La pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni
culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti.
• Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del
tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli
impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le
normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate
effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni
caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di
ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente
possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti
con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi
igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
• L’utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato a persone con disabilità
motoria.
• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi
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